Psicologo di Base: Proposta di Legge 2013 del Movimento 5 Stelle 

 

Segue la Proposta di Legge del Movimento 5 Stelle della Lombardia in merito all'istituzione dello Psicologo di Base. In rosso le parti che la ISP ritiene indispensabile modificare, in contrasto con la filosofia e la Legge proposta dalla ISP.

 

PROPOSTA DI LEGGE del M5S Lombardia

 

Istituzione della figura dello Psicologo clinico di base del ruolo sanitario

ART. 1.
(Diritto all’assistenza psicologica).
1. La Repubblica, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce il diritto all’assistenza psicologica in quanto necessaria per la salvaguardia della salute psico-fisica.
2. L’assistenza psicologica di cui al comma 1 è garantita dal Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso le figure professionali dello psicologo clinico di base dell’età adulta e dell’età evolutiva, istituite ai sensi dell’articolo 2.

ART. 2.
(Istituzione e compiti della figura professionale dello psicologo clinico di base del ruolo sanitario).
1. Sono istituite le figure professionali dello psicologo clinico di base dell’età adulta e dello psicologo clinico di base dell’età evolutiva del ruolo sanitario alla quale appartengono i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3.
2. Lo psicologo di base provvede alla formulazione di una diagnosi psicologica e/o psicopatologica e alla indicazione di assistenza psicologica, ai sensi degli articoli 1, 3, 35 della legge 56/89.
3. Ai fini della diagnosi in ambito psicologico di cui al comma 2, sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico trattabili mediante psicoterapia.
4 Per assistenza psicologica si intende tutte le prestazioni assistenziali ricomprese negli articoli 1, 3, 35 della legge 56/89.
5. I costi dell’assistenza psicologica prestata dallo psicologo clinico di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di una compartecipazione di spese, secondo normativa vigente.

ART. 3.
(Elenchi degli psicologi clinici di base dell’età adulta e dell’età evolutiva).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono gli elenchi degli psicologi clinici di base dell’età adulta e degli psicologi clinici di base dell’età evolutiva.
2. Sono iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti che ne fanno domanda e che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione ai concorsi pubblici nel ruolo di dirigente psicologo del SSN.
a) Titolo di Studio: Laurea in Psicologia.
b) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi, di uno dei Paesi dello spazio economico europeo, comprovata con certificazione rilasciata in data non anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
c) Specializzazione in Psicoterapia.
d) Assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’accessibilità degli elenchi alle strutture del SSN e agli utenti.
4. Negli elenchi è indicato il tipo di formazione dei professionisti iscritti.

ART. 4.
(Clausola di salvaguardia finanziaria).
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 5.
(Deroga alla normativa sui concorsi pubblici)
In riferimento a quanto previsto dall’art. ART. 3. comma 2 e in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente per la partecipazione ai concorsi pubblici nel ruolo di dirigente psicologo del SSN, è consentita l’iscrizione agli elenchi dello psicologo clinico di base dell’età adulta e dello psicologo clinico di base dell’età evolutiva anche agli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi in via residuale in possesso di laurea diversa da quella in Psicologia (art. 32 e 33 L. 56/89).

 


 Considerazioni critiche


 

Le principali clausole discriminatorie di questa proposta di legge sono quelle che limitano la possibilità di rivestire il ruolo dello "psicologo di base" solo agli psicologi che hanno conseguito una specializzazione in psicoterapia, ciò che taglia fuori automaticamente circa la metà degli psicologi, senza motivo.

Questa discrtiminazione non trova nessuna giustificazione sul piano teorico e pratico: compito dello psicologo delle cure primarie infatti non è quello di intervenire attraverso il particolare strumento della psicoterapia, ma è quello di intervenire in un ambito particolare differente dal setting tradizionale dello psicologo e dello psicoterapeuta (lo studio del MMG) che richiede una preparazione ad hoc, tramite lo svolgimento di corsi specifici di formazione professionale, che preparino il professionista a saper riconoscere e gestire situazioni e problematiche tipicamente riscontrate nell'ambito dello studio del Medico di Medicina Generale.

Lo strumento d'intervento utilizzato, ivi compresa la psicoterapia, non deve costituire un criterio di selezione-esclusione semplicemente perchè non serve: il compito principale dello psicologo delle cure primarie (o "di base" che dir si voglia) è innazi tutto quello di effettuare attivtà di psicodiagnosi, sostegno psicologico, prevenzione ed educazione: basti pensare all'igiene del sonno per i pazienti che soffrono di disturbi del sonno o alle attività di informazione/educazione rivolta ai familiari dei pazienti diabetici o ipertesi per favorire il loro supporto al paziente, necessario a prevenire pericoli e un aggravamento della condizione di disagio legato alla malattia e alle cure.

Qualora questo tipo d'intervento non dovesse essere ritenuto sufficiente, lo psicologo delle cure primarie può altresì intervenire, entro i limiti temporali imposti dalla particolare natura del servizio, con gli strumenti d'intervento che ha sviluppato.

Oltre naturalmente a inviare il paziente ad altri professionisti, psicologi e non, sempre in una logica di cooperazione attiva con il MMG che, non bisogna mai dimenticarlo, conosce bene il profilo medico del paziente e detiene informazioni che possono essere indispensabili per prendere la decisione più vantaggiosa per il paziente.

Lo psicologo dunque, sempre in piena autonomia professionale ma in collaborazione con il MMG, potrà riconoscere l'utilità di indirizzare il paziente verso un intervento di gestione dello stress (rilassamento progressivo, training autogeno, mindfullness, psicoterapia), di biofeedback (ad esempio per il trattamento di patologie come l'ipertensione, i dolori muscolari acuti e cronici di origine tensiva, le emicranie e le cefalee tensive, l'ADHD oltre che psicopatologie tradizionali come la depressione e l'ansia, ecc.) ed anche verso la psicoterapia.

E' dunque indispensabile escludere dalla proposta di legge tali clausole discriminatorie e, al contrario, definire in modo chiaro e trasparente che l'accesso al ruolo di psicologo delle cure primarie è aperta a tutti gli psicologi, senza alcuna discriminazione, previo concorso pubblico volto a verificare la preparazione dei candidati sui temi strettamente legati alla psicologia delle cure primarie e alle attività che esso dovra svolgere: psicodiagnosi, sostegno psicologico, prevenzione e educazione, tutte abilità maggiormente possedute da chi ha avuto una formazione clinica e generale, con l'unico irrinunciabile vincolo di aver seguito corsi di formazione sulla psicologia delle cure primarie (finanziati dagli Ordini Professionali), e dell'esperienza dimostrabile già condotta sul campo.

 

Domande e risposte   

0 #1 Psicologo di base e baroni?Alessio Penzo 2015-03-18 17:25
Questo tipo di proposta di legge sembra rispecchiare la volontà dei suoi ideatori di alimentare gli interessi di scuole di specializzazione e di limitare l'accesso a questa possibile opportunità lavorativa a pochi (soliti) eletti.

Questo è un chiaro esempio di ingiustizia che taglia fuori tutti i giovani e abilitati psicologi e più della metà di tutti gli psicologi, inutilmente.

Lo Psicologo delle Cure Primarie non deve svolgere psicoterapia ma psicodiagnosi, sostegno psicologico, prevenzione ed educazione ai pazienti e familiari.
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